di Noah Mancini (senatore accademico della seconda Università di Roma Tor Vergata, eletto nella lista del Blocco Studentesco)
Pubblichiamo, in via straordinaria, la posizione ufficiale del Blocco Studentesco in merito al DdL 1905, redatto dal ministro dell’Istruzione Gelmini, in merito alla riforma dell’Università. Il lavoro di Mancini è volutamente tecnico e articolato (la versione sintetica sarà pubblicata a breve sul nuovo numero di «Idrovolante»), poiché si rivolge a quegli studenti (e non) che si sono stufati degli slogan vuoti e demagogici che si sentono in questi giorni, preferendo quindi informare con competenza e spirito antipregiudiziale coloro che vogliono vederci chiaro sulla tanto vituperata, quanto poco analizzata, Riforma Gelmini. Buona lettura!
Il DdL 1905 (la cosiddetta «Riforma Gelmini» riguardante l’Università), già approvato al Senato il 29 luglio di quest’anno, è passato recentemente, benché emendato, anche alla Camera (30 novembre), e l’approvazione definitiva avverrà solo dopo il voto di ratifica al Senato. Per quest’ultimo la seduta è stata attualmente calendarizzata al 9 dicembre.
In ragione di ciò, e in virtù anche delle mobilitazioni da noi organizzate, è chiaro come non possiamo esimerci dall’esprimere un giudizio di merito sulla Riforma, che può essere senz’altro considerata un ambizioso tentativo di ridare slancio all’istruzione superiore e uno sforzo di affrontare di petto i problemi dell’Università. Chi la rifiuta in blocco lo fa, infatti, unicamente per faziosità ideologica oppure perché appartiene ai settori più conservatori del mondo universitario.
Innanzitutto, bisogna ammettere che risultano sicuramente apprezzabili i princìpi ispiratori della Riforma.
Al punto 4 art. 1 del DdL in effetti si legge: «Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti».
Qualità, trasparenza, promozione del merito, rispetto del principio della coesione nazionale. Nulla da eccepire. Anzi: ben venga una svolta meritocratica e ben venga lo stop ai finanziamenti a pioggia.
Bisogna tuttavia prestare molta attenzione. Considerati i princìpi informatori (trasparenza, meritocrazia, taglio agli sprechi, ecc.), emerge chiaro l’intento del Governo di «asciugare» gli sprechi. Occorre però tener presente che la Riforma viene fatta su vasta scala, senza render conto dei singoli Atenei e delle rispettive condizioni economiche in cui essi versano.
Vale a dire: ok, basta con i finanziamenti a pioggia… ma qui si rischia di effettuare tagli con l’accetta.
Inoltre, se consideriamo la meritocrazia e la «virtuosità» dell’Ateneo in un senso puramente economico, assurto a principale criterio di valutazione per l’attribuzione del finanziamento, è chiaro che le Università private partiranno sempre e comunque avvantaggiate rispetto a quelle pubbliche, gravando su queste ultime anche i tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) prefissati nella legge 133.
La conseguenza principale, e che indubbiamente merita una particolare attenzione da parte della comunità universitaria tutta, è che trovandosi a doversi mantenere fondamentalmente sulla base delle tasse universitarie, gli Atenei pubblici si troveranno costretti (in molte realtà già sta succedendo) a reperire finanziatori esterni sul mercato.
Procedendo quindi con ordine, ciò che maggiormente rileva ai fini dell’elaborazione di una linea politica sul DdL, che sia coerente e produttiva, è la risoluzione dei problemi relativi a due questioni focali: la riforma dei Consigli di Amministrazione (CdA) e la questione dei ricercatori
La riforma dei Cda
Abbiamo detto che, nel momento in cui alle Università pubbliche verrà effettivamente decurtata la parte del FFO necessario al loro funzionamento (come previsto dalla legge 133 convertita nella 180), queste si troveranno a doversi mantenere principalmente sulle rette pagate dagli studenti. Alternative in questo caso diventano giocoforza: 1) un sensibile incremento delle rette, che tuttavia non può essere sufficiente; 2) la necessità dell’Ateneo di rivolgersi a uno o più finanziatori esterni, in larga parte privati.
Ciò in alcuni casi potrà avere come conseguenza anche l’ingresso di soggetti privati nei CdA degli Atenei pubblici. CdA che, secondo il punto g) dell’articolo 2 del DdL, avranno una composizione «nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso...».
Di fatto ciò che viene qui espressa è la volontà di far entrare delle persone che abbiano delle esperienze in campo manageriale, ma che non siano al contempo interne all’amministrazione universitaria. La misura viene vista come una necessità, un criterio imprescindibile, un po’ come le quote rosa in Parlamento. In più, anche se nel documento non è specificato, si presuppone che queste persone di comprovata «competenza in campo gestionale» possano essere soggetti privati facenti parte di società per azioni o anche a responsabilità limitata, creando così un conflitto d’interessi notevole. A un certo punto compare anche una parolaccia: ALMENO. Ci si riferisce proprio a quel 40% di personale esterno che deve subentrare nei CdA. Che vuol dire «almeno»? Invece di essere quotato il limite massimo viene quotato il limite minimo.
Il CdA tra l’altro, secondo la Riforma, pur mantenendo tutte le attuali competenze sulle questioni finanziarie,
1) acquisirà il potere di gestione e programmazione su tutto il personale, docenti e ricercatori inclusi;
2) avrà il potere di decidere l’attivazione o la soppressione dei Corsi di Laurea e delle Sedi;
3) deciderà l’indirizzo strategico dell’Ateneo.
Qual è il rischio?
Il rischio è che tale incremento delle funzioni del CdA, in previsione di un sempre maggiore ingresso di soggetti finanziatori in larga parte privati nel sistema universitario pubblico, può senz’altro costituire una minaccia per l’indipendenza e l’autonomia dell’Università pubblica in sé.
È evidente come, nel momento in cui tali soggetti privati saranno chiamati a investire negli Atenei pubblici, lo faranno soltanto in quei settori che risulteranno ai loro occhi più «accattivanti» da un punto di vista di profitto economico, e nella misura in cui acquisteranno un vero e proprio potere decisionale nella gestione economica e didattica di quegli stessi settori nei quali hanno investito.
Le possibilità sono due: o è stato un abbaglio oppure si crede veramente che per risolvere il problema dei finanziamenti a pioggerella, con un sistema di tipo «un po’ per uno non fa male a nessuno», se ne debba creare un altro, ossia l’ingerenza del privato nel settore pubblico.
La soluzione? Autonomia e non etero-direzione
Il Blocco Studentesco Università due anni fa, prima delle proteste autunnali, quando la legge 133 non era ancora stata trasformata nella 180, aveva esposto in modo chiaro come primo punto del programma l’idea di bloccare «qualsiasi intromissione dei privati nell’Università che non sia subordinata, legalmente ed economicamente, al controllo diretto, in forma partecipativa, da parte dell’Ateneo. Autonomia e non etero-direzione! Siamo contrari a qualsiasi proposta che possa dare alle università italiane la possibilità di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, giustificazione ai tagli effettuati dal Governo, primo passo verso una futura privatizzazione dell’intero sistema universitario. Così facendo si correrebbe anche il rischio di penalizzare facoltà che non suscitino un particolare interesse economico» (punto 1 del programma: «nessun privato nell’università»).
In alcune interviste avevamo anche affermato che, qualora strutture private avessero dovuto rientrare nei piani di gestione degli Atenei, la quota non avrebbe dovuto superare il 40%, rifacendoci in tal modo alla struttura universitaria russa che vede, appunto, pubblico e aziende private collaborare organicamente nell’idea di uno Stato inclusivo. Recuperando così, per altro, il principio della coesione nazionale citato tra i princìpi ispiratori della Riforma.
Effettivamente il DdL prevede che questi agenti esterni non possano rimanere in carica più di 4 anni; il che, sebbene possa essere aggirato con escamotage da imprese che ne hanno l’interesse, ovviamente è una forma di garanzia per impedire l’appoltronamento di chi ne farebbe una mera questione d’interesse.
Tuttavia ciò che rimane da specificare (e che la Riforma purtroppo non prevede) a questo punto sono i criteri di scelta per l’ingresso.
Se l’Università deve essere il luogo di formazione della futura classe dirigente di una nazione, allora essa è una struttura che lavora ai fini dello Stato, e per questo motivo anche le imprese, se d’imprese si parlerà, che subentrano nei Consigli di Amministrazione, dovranno dimostrare di essere organiche alla società e all’idea di sviluppo e crescita nazionale.
Criteri-base – secondo la nostra proposta – dovrebbero essere: le imprese devono essere italiane o al massimo europee, ma con sede legale in Italia, perché bisogna assolutamente evitare l’intromissione di multinazionali estere (per esempio quelle farmaceutiche); le industrie italiane non devono assolutamente delocalizzare le proprie sedi di produzione in altri Paesi, soprattutto se fuori dall’UE. Men che meno possono essere ammesse banche o fondazioni bancarie, e neanche aziende che abbiano capitale di debito con una qualsiasi banca.
Con ciò bisogna ribadire l’assoluto NO alla «possibile» trasformazione delle Università in fondazioni di diritto privato, il che è evidentemente un vero attacco per smantellare ciò che ci rimane dello Stato sociale.
È proprio questo il punto centrale del discorso: la presenza dello Stato. Esso è insostituibile. Ma costituisce un problema anzitutto culturale. In questo senso, se ci fosse uno Stato etico in cui i cittadini e le altre categorie sociali cooperino sinergicamente, in quanto componenti organiche del progetto nazionale, questo punto del DdL sarebbe sottoscrivibile. Usiamo a proposito la parola «sarebbe», nella forma condizionale, proprio perché le logiche che regolano il meccanismo sociale odierno puntano sempre e solo al profitto. Così ciò che va ribadito è che, se la Riforma si tramutasse in una tappa verso l’americanizzazione del sistema universitario, o più semplicemente verso la sua privatizzazione, risulterà necessario bloccarla immediatamente alle prime avvisaglie di speculazione.
La questione dei ricercatori
Altra questione che merita qualche chiarimento è quella relativa ai ricercatori universitari.
Al momento attuale, l’aspirante ricercatore, al termine del dottorato, ha davanti a sé un periodo di precariato, di durata indeterminata. In questo periodo può percepire un assegno di ricerca (al massimo per 4-5 anni) o altre forme di borse e/o contratti. L’ingresso ad uno status a tempo indeterminato avviene con concorso da Ricercatore universitario (mediamente, l’età di ingresso è oltre i 35 anni).
Procediamo ora ad analizzare caso per caso le singole situazioni.
I ricercatori a Tempo Indeterminato (TI) oggi:
1) il concorso è pubblico e avviene sulla base del curriculum e delle pubblicazioni. Prevede due prove scritte e una orale, in cui normalmente il candidato ha modo di illustrare la propria attività di ricerca;
2) i ricercatori universitari sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di tre anni. Per essere confermato, il ricercatore deve redigere una relazione sull’attività scientifica e didattica, sottoporla all’approvazione del Dipartimento e della Facoltà e a una commissione nominata dal Ministero, composta da 3 professori di altri Atenei;
3) coloro che non superano per due volte il giudizio di conferma cessano di essere ricercatori, e possono passare ad altra amministrazione.
I ricercatori a tempo determinato (TD) oggi:
1) a partire dall’entrata in vigore della nuova legge, non sarà più possibile bandire nuovi posti per ricercatore a TI. Si potranno bandire solo posti a TD, con contratti di tre anni, rinnovabili una volta soltanto;
2) i contratti saranno banditi sia dagli Atenei, sia a livello nazionale. Per questi ultimi si dovrà presentare un progetto di ricerca: in caso di successo, si potrà scegliere la sede in cui andare a svolgerlo, ma i fondi necessari non sono garantiti;
3) per entrare nel ruolo di professore associato sarà necessario conseguire un’idoneità a livello nazionale, indetta ogni anno.
4) se il ricercatore a TD consegue l’idoneità entro la scadenza del secondo triennio, potrà venire chiamato come professore associato… altrimenti deve trovarsi un nuovo lavoro;
5) gli Atenei non sono obbligati a garantire che ci siano le risorse necessarie per la chiamata (come avviene invece nei Paesi anglosassoni con la tenure-track), sicché il ricercatore a TD, presa l’idoneità al termine dei 3+3, si potrebbe ritrovare senza lavoro per semplici motivi di bilancio.
Dal DdL, inoltre, si percepisce come tanto la prima quanto la seconda categoria siano sottoposte a un regime di controllo rigidissimo in ordine alla trasparenza sulla documentazione del lavoro svolto, ossia entra in vigore l’obbligo di presentare tot pubblicazioni ogni anno, e diventa necessario adempiere l’obbligo di informazione sul monte «ore cattedra» durante l’anno accademico. Emerge tuttavia, in maniera abbastanza chiara, come la Riforma di fatto penalizzi i ricercatori, poiché
1) non li considera: mette in esaurimento il ruolo, non riconosce il lavoro effettivamente svolto da tempo nella didattica, li esclude dalle commissioni per i concorsi universitari;
2) li penalizza economicamente: scatti stipendiali da biennali a triennali (fatta salva però la retribuzione totale), eliminazione della ricostruzione di carriera, pensionamento anticipato rispetto ai professori;
3) crea loro grosse difficoltà di avanzamento di carriera: i tagli al finanziamento dell’Università, che inevitabilmente riducono i nuovi posti da Professore Associato, e l’introduzione della figura del Ricercatore a TD che, dopo 3+3 anni se non chiamato è disoccupato, inducono una competizione iniqua e sgradita tra Ricercatori a TI e TD.
Il problema dei ricercatori si innesta, inoltre, sulla più ampia questione relativa al sottofinanziamento generale a cui è sottoposta l’istruzione pubblica superiore. La marginalizzazione dei ricercatori attuali e la precarizzazione di quelli futuri, uniti ai tagli al FFO, all’ingresso dei privati nei piani gestionali e amministrativi dell’Università, rischiano, se non controllati in maniera adeguata, di provocare un depauperamento della didattica e della ricerca in generale.
In questo senso bisogna prestare attenzione anche a un dato molto importante relativo all’arretratezza generale dell’Italia in materia di finanziamenti alla ricerca e alla didattica.
Per quanto riguarda il finanziamento della ricerca, infatti, al generale aumento di investimenti per ricerca e sviluppo nell’area OCSE di questi ultimi anni, fa riscontro addirittura la diminuzione del PIL del nostro Paese sotto l’1%. Da questo punto di vista, siamo a distanza siderale da Paesi quali gli Stati Uniti, e ci troviamo invece a staccare di poco altri Paesi quali l’Estonia.
Per quanto riguarda invece l’arretratezza del Paese circa il finanziamento alla didattica, la Riforma non interviene nella direzione di colmare il divario che, attualmente, separa l’Italia sempre dai Paesi membri dell’OCSE, in termini sia di spesa pro capite per studente (Italia: 8.725 dollari; media OCSE: 12.236), e sia di rapporto studenti/docente (Italia: 20; media OCSE: 15).
Insomma, per dirla in parole povere: passi lo stop ai finanziamenti a pioggia, passi la svolta meritocratica, passino i tagli agli sprechi, passi pure l’ingresso dei privati nell’istruzione pubblica (solo se e nella misura in cui tale ingresso si configuri in termini di autonomia universitaria, volta alla cooperazione tra pubblico e privato in senso organico e funzionale al sistema nazionale).
Ma, da una visione di insieme, ciò che risulta sempre meno presente in tutto questo è la figura dello Stato stesso, che, sebbene si sforzi di affrontare questioni nodali quali appunto gli sprechi delle pubbliche amministrazioni, la lotta ai baroni e alla fannulloneria che purtroppo spesso pervade le amministrazioni pubbliche stesse (quelle preposte all’istruzione pubblica in primis), dimentica di tracciare linee-guida chiare in relazione a quei settori che invece, alla luce della Riforma, maggiormente richiedono risposte forti e decise.
Ci riferiamo a quanto detto più su in merito ai criteri di selezione per l’ingresso di soggetti privati nei Cda, affinché il ricorso a finanziatori esterni risulti alla fine dei fatti un vero e proprio contributo alla formazione degli Italiani di domani, in un’ottica appunto «organica» di Stato coesivo e inclusivo, e non un mero sfruttamento guidato da logiche di profitto fine a se stesse.
Ci riferiamo ai fondi necessari a garantire la ricerca, i quali sembrano lasciati un po’ al caso, e che invece richiedono necessariamente risposte concrete e rapide; a partire forse proprio da un investimento maggiore del PIL, sempre in un’ottica di crescita e sviluppo dell’intero Paese.
Ci riferiamo ad una maggiore attenzione nei confronti dell’Università pubblica, affinché essa torni ad essere fucina di uomini e di idee, e non frontiera di conquista e colonizzazione di interessi particolari.
Perché ciò sia possibile, è necessario, nella pratica, che questa parta dallo stesso livello delle Università private nella distribuzione dei fondi stanziati e, a tal fine, gli interventi perequativi previsti dal DdL 1905 non sembrano affatto sufficienti. Che sia un abbaglio o un rischio calcolato, non è neanche lontanamente prefigurabile una futura distinzione tra Università di serie A (quelle private) e Università di serie B (quelle pubbliche).
Come detto più su, tutto passa per un problema culturale: quello di riconcepire lo Stato come uno Stato etico, organico e sociale. Questa è l’unica direzione da seguire. Uno Stato dove si tiene certamente conto del merito, ma dove TUTTI in quanto cittadini, in quanto Italiani, partono dallo stesso nastro di partenza. Solo con questa base ed entro quest’ottica si arriva al traguardo. Questo traguardo si chiama «futuro». Riprendiamocelo.
In ragione di ciò, e in virtù anche delle mobilitazioni da noi organizzate, è chiaro come non possiamo esimerci dall’esprimere un giudizio di merito sulla Riforma, che può essere senz’altro considerata un ambizioso tentativo di ridare slancio all’istruzione superiore e uno sforzo di affrontare di petto i problemi dell’Università. Chi la rifiuta in blocco lo fa, infatti, unicamente per faziosità ideologica oppure perché appartiene ai settori più conservatori del mondo universitario.
Innanzitutto, bisogna ammettere che risultano sicuramente apprezzabili i princìpi ispiratori della Riforma.
Al punto 4 art. 1 del DdL in effetti si legge: «Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti».
Qualità, trasparenza, promozione del merito, rispetto del principio della coesione nazionale. Nulla da eccepire. Anzi: ben venga una svolta meritocratica e ben venga lo stop ai finanziamenti a pioggia.
Bisogna tuttavia prestare molta attenzione. Considerati i princìpi informatori (trasparenza, meritocrazia, taglio agli sprechi, ecc.), emerge chiaro l’intento del Governo di «asciugare» gli sprechi. Occorre però tener presente che la Riforma viene fatta su vasta scala, senza render conto dei singoli Atenei e delle rispettive condizioni economiche in cui essi versano.
Vale a dire: ok, basta con i finanziamenti a pioggia… ma qui si rischia di effettuare tagli con l’accetta.
Inoltre, se consideriamo la meritocrazia e la «virtuosità» dell’Ateneo in un senso puramente economico, assurto a principale criterio di valutazione per l’attribuzione del finanziamento, è chiaro che le Università private partiranno sempre e comunque avvantaggiate rispetto a quelle pubbliche, gravando su queste ultime anche i tagli al Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) prefissati nella legge 133.
La conseguenza principale, e che indubbiamente merita una particolare attenzione da parte della comunità universitaria tutta, è che trovandosi a doversi mantenere fondamentalmente sulla base delle tasse universitarie, gli Atenei pubblici si troveranno costretti (in molte realtà già sta succedendo) a reperire finanziatori esterni sul mercato.
Procedendo quindi con ordine, ciò che maggiormente rileva ai fini dell’elaborazione di una linea politica sul DdL, che sia coerente e produttiva, è la risoluzione dei problemi relativi a due questioni focali: la riforma dei Consigli di Amministrazione (CdA) e la questione dei ricercatori
La riforma dei Cda
Abbiamo detto che, nel momento in cui alle Università pubbliche verrà effettivamente decurtata la parte del FFO necessario al loro funzionamento (come previsto dalla legge 133 convertita nella 180), queste si troveranno a doversi mantenere principalmente sulle rette pagate dagli studenti. Alternative in questo caso diventano giocoforza: 1) un sensibile incremento delle rette, che tuttavia non può essere sufficiente; 2) la necessità dell’Ateneo di rivolgersi a uno o più finanziatori esterni, in larga parte privati.
Ciò in alcuni casi potrà avere come conseguenza anche l’ingresso di soggetti privati nei CdA degli Atenei pubblici. CdA che, secondo il punto g) dell’articolo 2 del DdL, avranno una composizione «nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso...».
Di fatto ciò che viene qui espressa è la volontà di far entrare delle persone che abbiano delle esperienze in campo manageriale, ma che non siano al contempo interne all’amministrazione universitaria. La misura viene vista come una necessità, un criterio imprescindibile, un po’ come le quote rosa in Parlamento. In più, anche se nel documento non è specificato, si presuppone che queste persone di comprovata «competenza in campo gestionale» possano essere soggetti privati facenti parte di società per azioni o anche a responsabilità limitata, creando così un conflitto d’interessi notevole. A un certo punto compare anche una parolaccia: ALMENO. Ci si riferisce proprio a quel 40% di personale esterno che deve subentrare nei CdA. Che vuol dire «almeno»? Invece di essere quotato il limite massimo viene quotato il limite minimo.
Il CdA tra l’altro, secondo la Riforma, pur mantenendo tutte le attuali competenze sulle questioni finanziarie,
1) acquisirà il potere di gestione e programmazione su tutto il personale, docenti e ricercatori inclusi;
2) avrà il potere di decidere l’attivazione o la soppressione dei Corsi di Laurea e delle Sedi;
3) deciderà l’indirizzo strategico dell’Ateneo.
Qual è il rischio?
Il rischio è che tale incremento delle funzioni del CdA, in previsione di un sempre maggiore ingresso di soggetti finanziatori in larga parte privati nel sistema universitario pubblico, può senz’altro costituire una minaccia per l’indipendenza e l’autonomia dell’Università pubblica in sé.
È evidente come, nel momento in cui tali soggetti privati saranno chiamati a investire negli Atenei pubblici, lo faranno soltanto in quei settori che risulteranno ai loro occhi più «accattivanti» da un punto di vista di profitto economico, e nella misura in cui acquisteranno un vero e proprio potere decisionale nella gestione economica e didattica di quegli stessi settori nei quali hanno investito.
Le possibilità sono due: o è stato un abbaglio oppure si crede veramente che per risolvere il problema dei finanziamenti a pioggerella, con un sistema di tipo «un po’ per uno non fa male a nessuno», se ne debba creare un altro, ossia l’ingerenza del privato nel settore pubblico.
La soluzione? Autonomia e non etero-direzione
Il Blocco Studentesco Università due anni fa, prima delle proteste autunnali, quando la legge 133 non era ancora stata trasformata nella 180, aveva esposto in modo chiaro come primo punto del programma l’idea di bloccare «qualsiasi intromissione dei privati nell’Università che non sia subordinata, legalmente ed economicamente, al controllo diretto, in forma partecipativa, da parte dell’Ateneo. Autonomia e non etero-direzione! Siamo contrari a qualsiasi proposta che possa dare alle università italiane la possibilità di trasformarsi in fondazioni di diritto privato, giustificazione ai tagli effettuati dal Governo, primo passo verso una futura privatizzazione dell’intero sistema universitario. Così facendo si correrebbe anche il rischio di penalizzare facoltà che non suscitino un particolare interesse economico» (punto 1 del programma: «nessun privato nell’università»).
In alcune interviste avevamo anche affermato che, qualora strutture private avessero dovuto rientrare nei piani di gestione degli Atenei, la quota non avrebbe dovuto superare il 40%, rifacendoci in tal modo alla struttura universitaria russa che vede, appunto, pubblico e aziende private collaborare organicamente nell’idea di uno Stato inclusivo. Recuperando così, per altro, il principio della coesione nazionale citato tra i princìpi ispiratori della Riforma.
Effettivamente il DdL prevede che questi agenti esterni non possano rimanere in carica più di 4 anni; il che, sebbene possa essere aggirato con escamotage da imprese che ne hanno l’interesse, ovviamente è una forma di garanzia per impedire l’appoltronamento di chi ne farebbe una mera questione d’interesse.
Tuttavia ciò che rimane da specificare (e che la Riforma purtroppo non prevede) a questo punto sono i criteri di scelta per l’ingresso.
Se l’Università deve essere il luogo di formazione della futura classe dirigente di una nazione, allora essa è una struttura che lavora ai fini dello Stato, e per questo motivo anche le imprese, se d’imprese si parlerà, che subentrano nei Consigli di Amministrazione, dovranno dimostrare di essere organiche alla società e all’idea di sviluppo e crescita nazionale.
Criteri-base – secondo la nostra proposta – dovrebbero essere: le imprese devono essere italiane o al massimo europee, ma con sede legale in Italia, perché bisogna assolutamente evitare l’intromissione di multinazionali estere (per esempio quelle farmaceutiche); le industrie italiane non devono assolutamente delocalizzare le proprie sedi di produzione in altri Paesi, soprattutto se fuori dall’UE. Men che meno possono essere ammesse banche o fondazioni bancarie, e neanche aziende che abbiano capitale di debito con una qualsiasi banca.
Con ciò bisogna ribadire l’assoluto NO alla «possibile» trasformazione delle Università in fondazioni di diritto privato, il che è evidentemente un vero attacco per smantellare ciò che ci rimane dello Stato sociale.
È proprio questo il punto centrale del discorso: la presenza dello Stato. Esso è insostituibile. Ma costituisce un problema anzitutto culturale. In questo senso, se ci fosse uno Stato etico in cui i cittadini e le altre categorie sociali cooperino sinergicamente, in quanto componenti organiche del progetto nazionale, questo punto del DdL sarebbe sottoscrivibile. Usiamo a proposito la parola «sarebbe», nella forma condizionale, proprio perché le logiche che regolano il meccanismo sociale odierno puntano sempre e solo al profitto. Così ciò che va ribadito è che, se la Riforma si tramutasse in una tappa verso l’americanizzazione del sistema universitario, o più semplicemente verso la sua privatizzazione, risulterà necessario bloccarla immediatamente alle prime avvisaglie di speculazione.
La questione dei ricercatori
Altra questione che merita qualche chiarimento è quella relativa ai ricercatori universitari.
Al momento attuale, l’aspirante ricercatore, al termine del dottorato, ha davanti a sé un periodo di precariato, di durata indeterminata. In questo periodo può percepire un assegno di ricerca (al massimo per 4-5 anni) o altre forme di borse e/o contratti. L’ingresso ad uno status a tempo indeterminato avviene con concorso da Ricercatore universitario (mediamente, l’età di ingresso è oltre i 35 anni).
Procediamo ora ad analizzare caso per caso le singole situazioni.
I ricercatori a Tempo Indeterminato (TI) oggi:
1) il concorso è pubblico e avviene sulla base del curriculum e delle pubblicazioni. Prevede due prove scritte e una orale, in cui normalmente il candidato ha modo di illustrare la propria attività di ricerca;
2) i ricercatori universitari sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di tre anni. Per essere confermato, il ricercatore deve redigere una relazione sull’attività scientifica e didattica, sottoporla all’approvazione del Dipartimento e della Facoltà e a una commissione nominata dal Ministero, composta da 3 professori di altri Atenei;
3) coloro che non superano per due volte il giudizio di conferma cessano di essere ricercatori, e possono passare ad altra amministrazione.
I ricercatori a tempo determinato (TD) oggi:
1) a partire dall’entrata in vigore della nuova legge, non sarà più possibile bandire nuovi posti per ricercatore a TI. Si potranno bandire solo posti a TD, con contratti di tre anni, rinnovabili una volta soltanto;
2) i contratti saranno banditi sia dagli Atenei, sia a livello nazionale. Per questi ultimi si dovrà presentare un progetto di ricerca: in caso di successo, si potrà scegliere la sede in cui andare a svolgerlo, ma i fondi necessari non sono garantiti;
3) per entrare nel ruolo di professore associato sarà necessario conseguire un’idoneità a livello nazionale, indetta ogni anno.
4) se il ricercatore a TD consegue l’idoneità entro la scadenza del secondo triennio, potrà venire chiamato come professore associato… altrimenti deve trovarsi un nuovo lavoro;
5) gli Atenei non sono obbligati a garantire che ci siano le risorse necessarie per la chiamata (come avviene invece nei Paesi anglosassoni con la tenure-track), sicché il ricercatore a TD, presa l’idoneità al termine dei 3+3, si potrebbe ritrovare senza lavoro per semplici motivi di bilancio.
Dal DdL, inoltre, si percepisce come tanto la prima quanto la seconda categoria siano sottoposte a un regime di controllo rigidissimo in ordine alla trasparenza sulla documentazione del lavoro svolto, ossia entra in vigore l’obbligo di presentare tot pubblicazioni ogni anno, e diventa necessario adempiere l’obbligo di informazione sul monte «ore cattedra» durante l’anno accademico. Emerge tuttavia, in maniera abbastanza chiara, come la Riforma di fatto penalizzi i ricercatori, poiché
1) non li considera: mette in esaurimento il ruolo, non riconosce il lavoro effettivamente svolto da tempo nella didattica, li esclude dalle commissioni per i concorsi universitari;
2) li penalizza economicamente: scatti stipendiali da biennali a triennali (fatta salva però la retribuzione totale), eliminazione della ricostruzione di carriera, pensionamento anticipato rispetto ai professori;
3) crea loro grosse difficoltà di avanzamento di carriera: i tagli al finanziamento dell’Università, che inevitabilmente riducono i nuovi posti da Professore Associato, e l’introduzione della figura del Ricercatore a TD che, dopo 3+3 anni se non chiamato è disoccupato, inducono una competizione iniqua e sgradita tra Ricercatori a TI e TD.
Il problema dei ricercatori si innesta, inoltre, sulla più ampia questione relativa al sottofinanziamento generale a cui è sottoposta l’istruzione pubblica superiore. La marginalizzazione dei ricercatori attuali e la precarizzazione di quelli futuri, uniti ai tagli al FFO, all’ingresso dei privati nei piani gestionali e amministrativi dell’Università, rischiano, se non controllati in maniera adeguata, di provocare un depauperamento della didattica e della ricerca in generale.
In questo senso bisogna prestare attenzione anche a un dato molto importante relativo all’arretratezza generale dell’Italia in materia di finanziamenti alla ricerca e alla didattica.
Per quanto riguarda il finanziamento della ricerca, infatti, al generale aumento di investimenti per ricerca e sviluppo nell’area OCSE di questi ultimi anni, fa riscontro addirittura la diminuzione del PIL del nostro Paese sotto l’1%. Da questo punto di vista, siamo a distanza siderale da Paesi quali gli Stati Uniti, e ci troviamo invece a staccare di poco altri Paesi quali l’Estonia.
Per quanto riguarda invece l’arretratezza del Paese circa il finanziamento alla didattica, la Riforma non interviene nella direzione di colmare il divario che, attualmente, separa l’Italia sempre dai Paesi membri dell’OCSE, in termini sia di spesa pro capite per studente (Italia: 8.725 dollari; media OCSE: 12.236), e sia di rapporto studenti/docente (Italia: 20; media OCSE: 15).
Insomma, per dirla in parole povere: passi lo stop ai finanziamenti a pioggia, passi la svolta meritocratica, passino i tagli agli sprechi, passi pure l’ingresso dei privati nell’istruzione pubblica (solo se e nella misura in cui tale ingresso si configuri in termini di autonomia universitaria, volta alla cooperazione tra pubblico e privato in senso organico e funzionale al sistema nazionale).
Ma, da una visione di insieme, ciò che risulta sempre meno presente in tutto questo è la figura dello Stato stesso, che, sebbene si sforzi di affrontare questioni nodali quali appunto gli sprechi delle pubbliche amministrazioni, la lotta ai baroni e alla fannulloneria che purtroppo spesso pervade le amministrazioni pubbliche stesse (quelle preposte all’istruzione pubblica in primis), dimentica di tracciare linee-guida chiare in relazione a quei settori che invece, alla luce della Riforma, maggiormente richiedono risposte forti e decise.
Ci riferiamo a quanto detto più su in merito ai criteri di selezione per l’ingresso di soggetti privati nei Cda, affinché il ricorso a finanziatori esterni risulti alla fine dei fatti un vero e proprio contributo alla formazione degli Italiani di domani, in un’ottica appunto «organica» di Stato coesivo e inclusivo, e non un mero sfruttamento guidato da logiche di profitto fine a se stesse.
Ci riferiamo ai fondi necessari a garantire la ricerca, i quali sembrano lasciati un po’ al caso, e che invece richiedono necessariamente risposte concrete e rapide; a partire forse proprio da un investimento maggiore del PIL, sempre in un’ottica di crescita e sviluppo dell’intero Paese.
Ci riferiamo ad una maggiore attenzione nei confronti dell’Università pubblica, affinché essa torni ad essere fucina di uomini e di idee, e non frontiera di conquista e colonizzazione di interessi particolari.
Perché ciò sia possibile, è necessario, nella pratica, che questa parta dallo stesso livello delle Università private nella distribuzione dei fondi stanziati e, a tal fine, gli interventi perequativi previsti dal DdL 1905 non sembrano affatto sufficienti. Che sia un abbaglio o un rischio calcolato, non è neanche lontanamente prefigurabile una futura distinzione tra Università di serie A (quelle private) e Università di serie B (quelle pubbliche).
Come detto più su, tutto passa per un problema culturale: quello di riconcepire lo Stato come uno Stato etico, organico e sociale. Questa è l’unica direzione da seguire. Uno Stato dove si tiene certamente conto del merito, ma dove TUTTI in quanto cittadini, in quanto Italiani, partono dallo stesso nastro di partenza. Solo con questa base ed entro quest’ottica si arriva al traguardo. Questo traguardo si chiama «futuro». Riprendiamocelo.
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